Disagio aereo? Richiedi il rimborso volo alla tua agenzia di viaggi

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Se hai un’agenzia di viaggi richiedi la convenzione a No Problem Flights per la gestione delle pratiche di indennizzo voli.

Tra i racconti delle vacanze, immancabili sono spesso i momenti di amarezza e sconforto dovuti ai disagi aerei che mai nessuno pensa di dover affrontare al momento della prenotazione di un viaggio. Di fronte ad una vacanza prevista e progettata nei minimi dettagli, in queste situazioni spesso ci si sente abbandonati.

Le agenzie di viaggi però, che lavorano al servizio dei loro clienti viaggiatori, si stanno specializzando nella ricerca di affiliazioni con aziende esperte nella gestione delle pratiche per la richiesta del risarcimento volo.

Tutto questo fa parte di un meticoloso processo di avanzamento delle compagnie low cost a scapito di quelle tradizionali, fonti inesauribili di turismo di massa ma al contempo colpevoli dei principali disagi nei confronti dei passeggeri.

Poi il significativo aumento dell’uso dell’aereo come principale mezzo di trasporto, ha causato un massiccio incremento dei disagi a cui i viaggiatori possono andare incontro.

Attraverso il Regolamento CE n.261/2004 il Parlamento Europeo ha stabilito una serie di regole a tutela dei diritti dei passeggeri in caso di disagio aereo.

Il Regolamento sancisce che i passeggeri vittime di disagi per voli di linea, charter e low cost abbiano diritto ad una compensazione pecuniaria dalla compagnia aerea che può variare tra 250,00, 400,00 e 600,00 Euro per ogni singolo viaggiatore, oltre al rimborso del biglietto per la tratta non utilizzata.

Tale diritto è riservato a passeggeri in partenza da un aeroporto europeo o su un volo effettuato da una compagnia comunitaria con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro ed è valido nei seguenti casi:

  • ritardo volo prolungato (oltre 3 ore)
  • cancellazione del volo
  • negato imbarco (overbooking)

E’ necessario quindi essere preparati e conoscere esattamente tutti i diritti del passeggero e sapere come procedere per ottenere nel minor tempo possibile oltre al rimborso del biglietto, la compensazione pecuniaria a cui si ha diritto.

E’ proprio per gestire casi come questi infatti che sempre più agenzie di viaggi oggi hanno deciso di affidarsi ad aziende esterne in grado di seguire e amministrare le pratiche di rimborso. Tra queste spicca No Problem Flights, azienda specializzata nell’assistenza di passeggeri vittime di disagi aerei, esperta nella consulenza e nel supporto della gestione di richieste per voli cancellati, in ritardo e in overbooking e capace di seguire passo dopo passo tutte le pratiche burocratiche previste per il risarcimento del biglietto aereo, in tempi brevi e senza alcun costo aggiuntivo.

No Problem Flights mette dunque a disposizione delle Agenzie di viaggi la propria expertise, dedicandosi a tutti gli aspetti burocratici e legali riguardanti i clienti vittime di disagio aereo.

Al giorno d’oggi per un’agenzia viaggi differenziarsi in questo settore è una pratica costante e necessaria, soprattutto per offrire maggiore e migliore assistenza ai clienti in viaggio. Entrare a far parte del network di Agenzie di viaggi di No Problem Flights, significa usufruire di questo servizio e metterlo a disposizione dei clienti, ottimizzando le risorse dell’Agenzia solo sul suo business core.

I casi di disagio aereo più diffusi: tutto quello che c’è da sapere

Ritardo aereo

Un classico che non tramonta mai in materia di disagi aerei è il ritardo del volo, il più scomodo e frequente degli inconvenienti. Fin quando si tratta di una decina di minuti di ritardo, non sussistono problemi, ma nel momento in cui il ritardo supera le 3 ore, un disservizio simile provoca stress, disagio e in alcuni casi anche gravi danni se il volo in questione fa parte di un itinerario preciso volto dall’altra parte del mondo.

Una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito che in caso di ritardo aereo superiore alle 3 ore il passeggero ha diritto ad un indennizzo monetario che, in base alla distanza della tratta e alle circostanze, è compreso tra i 250 e i 600 €.

Secondo il regolamento UE 261/2004 il rimborso ritardo aereo ammonta a:

  1. 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  2. 400,00 € per tutte le distanze aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutti i viaggi di lunghezza compresa tra 1500 e 3500 km;
  3. 600,00 € per le tratte aeree che non rientrano nei casi sopracitati

Cancellazione del volo

Scoprire invece una volta arrivati in aereoporto che il volo su cui si era diretti è stato cancellato, è un’altra triste verità con cui purtroppo si è avuto a che fare. Anche in questa circostanza, essere preparati è cosa buona e giusta.

Il primo passo è fare richiesta alla compagnia aerea, nell’eventualità tipicamente diffusa che non si riceva risposta, alla fine di un periodo di attesa di 6 settimane, o in caso di risposte evasive, si può inviare un reclamo all’Enac in forma cartacea digitale.

In caso di volo cancellato il Regolamento Europeo 261 del 2004 stabilisce che il passeggero abbia diritto al risarcimento pecuniario, che varia in funzione della distanza e della destinazione del volo.

L’importo dell’indennizzo per volo cancellato, variabile in base alla tratta, è pari a:

  1. 250 € per le distanze inferiori o pari a 1500 chilometri;
  2. 400 € per le rotte aeree comunitarie comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  3. 600 € per le tratte che non rientrano nei casi precedentemente elencati

Negato imbarco

Il negato imbarco è un fenomeno meglio conosciuto come overbooking, tipico delle compagnie aeree low cost, per cui il personale della compagnia si ritrova costretto a dire al passeggero che non potrà imbarcarsi, pur avendo la prenotazione in regola e tutti i documenti necessari.

In questo caso la compagnia aerea procede nella ricerca di volontari disposti a cedere il posto in cambio di un rimborso biglietto o dell’imbarco sul primo volo disponibile, verso la destinazione scelta, assicurando un’assistenza gratuita e tutti i servizi inclusi quali trasferimento, pernottamento, pasti ecc…

Se la compagnia non riesce a trovare alcun volontario, essa stessa dovrà negare l’imbarco anche a passeggeri non consenzienti. Questi ultimi avranno diritto ad un risarcimento o indennizzo in contanti pari a:

  • 250€ per tratte inferiori o pari a 1.500 km;
  • 400€ per tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le tratte comprese tra 3.500 km;
  • 600€ per tratte superiori a 3.500 km.

Tali rimborsi possono essere ridotti del 50%: in caso di riprotezione su volo alternativo con un ritardo massimo di 2 (per tratte inferiori 1.500 km), 3 (per tratte inferiori 1.500 km), o 4 ore (per tratte superiori a 3.500 km)

Se invece si è disposti a viaggiare in una categoria inferiore rispetto a quella prenotata, si ha diritto ad un rimborso variabile fra il 30 ed il 70% del prezzo del biglietto in base alla lunghezza della tratta.

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